Regolamento d'istituto
Funzionamento degli Organi Collegiali
Art.1
Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. - rispetto alla data fissata per la sedute.
Per motivi urgenti e rilevanti gli organi collegiali possono essere convocati anche a mezzo telefono entro le 24 ore.
L’ordine del giorno può essere integrato con nuovi argomenti indicati per iscritto almeno 24 ore prima della seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo dell’Istituto.
Qualora l’Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso all'Albo istituito per ciascuna componente.
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (docenti, personale A.T.A., Allievi), è adempimento sufficiente per la
regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l’organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
Del registro dei verbali risponde il presidente dell'Organo Collegiale.
Art.2
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.
Art.3
Svolgimento coordinato dell’attività degli OO.CC.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale
Art.4
Elezioni di organi di durata annuale
Le elezioni, per gli organi di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Art.5
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art.2 del D.Leg.vo 297 del 16/04/94.
Art.6
Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.
Art.7
Prima convocazione del Consiglio d’Istituto
La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art.8
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art.9
Convocazione del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.
Art.10
Relazione annuale
Il Consiglio di Istituto predispone annualmente e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione annuale, prevista dal D.Leg:vo. 297 del 16/04/94.
La relazione, firmata dal presidente del consiglio e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi di Latina ed al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
Art.11
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritto ed autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto, e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Presidente del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l’affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.
Art.12
Convocazione del Consiglio di Classe
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all’art.2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.
Art.13
Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe
Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art.2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali di cui all’art.3
Art.14
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati ai sensi del precedente art.2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi del D. Leg.vo 297 del 16104/94;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti,
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.15
Assemblee e comitato dei Genitori
I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
La materia della convocazione è regolata dal TU. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può chiedere la convocazione dell’assemblea di Istituto
Il comitato non può interferire nelle competenze del consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.
Art.16
Disposizioni legislative
Per gli aspetti non espressamente previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle seguenti fonti normative:
- D.P.R. 31/05/74 n.416
- L. 14/01/75 n.1
- L. 11/10/77 n.748
- L. 14/08/82 n.582
- D.Leg:vo. 16/04/94 n.297
TITOLO II
Gli Studenti
Norme di vita scolastica
Art.17
Diritti e doveri
Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98.
Art.18
Ingresso a scuola degli studenti
L’ingresso è consentito non oltre il regolare inizio delle lezioni, previsto per le ore 8:20; l’entrata oltre tale orario durante la prima ora, entro dieci minuti dal suo inizio - quindi non oltre le 8.30 e nei limiti prestabiliti - sarà concessa agli studenti muniti di permesso di entrata posticipata per motivi di trasporto rilasciato dalla presidenza ( che può valicare tali limiti orari) o per altre valide motivazioni. Sarà cura del docente in servizio annotare sul registro di classe il ritardo entro i dieci minuti, che dovrà essere comunque giustificato e del quale il coordinatore darà comunicazione alla famiglia, prioritariamente tramite il servizio SMS , ove si dovesse ripetere per più di cinque volte. L’entrata oltre tale orario - 8.30 - sarà concessa per l’inizio della seconda ora, nei limiti di seguito indicati e tenuto presente quanto prima specificato, solo agli studenti che saranno in Istituto entro e non oltre le 8.40. Essi dovranno munirsi del permesso rilasciato dall’apposito ufficio annesso alla guardiania e del ritardo sarà data immediata comunicazione alle famiglie mediante SMS e ai coordinatori, per quanto di loro competenza, mediante resoconti periodici. Oltre tale orario saranno ammessi alle lezioni solo gli studenti accompagnati dai genitori o da chi ne ha la tutela giuridica . Potranno essere ammessi anche – in casi eccezionali – alunni che arrivino i ritardo oltre le 8.40, ma entro la prima ora, in congruo gruppo per motivate e certificate cause e studenti il cui ritardo è preannunciato via fax o telefonicamente, con ampio anticipo, dai genitori, sempre per valide motivazioni.
Questi ultimi casi e le richieste di entrata dopo la seconda ora saranno, contattati dall’apposito ufficio, di esclusiva pertinenza del Dirigente Scolastico e/o di un suo collaboratore delegato
I ritardatari autorizzati , con permesso scritto, saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora; sarà cura del docente in servizio annotare il ritardo sul registro di classe. Lo studente – salvo chi gode di permesso per motivi di trasporto - dovrà obbligatoriamente giustificare ogni altro tipo di ritardo utilizzando gli appositi spazi del libretto personale (la firma sarà dei genitori, per i minorenni).
Per i ritardi non giustificati entro 3 giorni, il coordinatore attiverà l’iter per i provvedimenti disciplinari del caso: richiamo, comunicazione alla famiglia, ammonizione, sospensione dalle lezioni, con ripercussioni su condotta, profitto e credito.
Gli allievi ritardatari dovranno, in attesa dell’ingresso in classe, sostare negli spazi a loro riservati.
I provvedimenti da adottare su quanto non previsto dal presente articolo saranno di esclusiva pertinenza del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore delegato nel rispetto delle indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Non saranno ammessi in classe, e saranno impegnati in attività predisposte per l’occasione dalla vice presidenza su delega dirigenziale, gli alunni il cui abbigliamento – abiti succinti, piercing, tatuaggi, tinte eccentriche dei capelli, mancanza della divisa per le esercitazioni dei laboratori di sala, cucina , ricevimento e attività di alternanza scuola-lavoro, ecc. , non sia consono alle attività didattiche e pratiche in orario nonché all’immagine e alla peculiarità dell’Istituto. Tali comportamenti, che si configurano come mancanze disciplinari, sono infrazioni dei doveri degli studenti e vengono sanzionati con i provvedimenti disciplinari di cui agli art. 39,40 e segg. del presente regolamento.
Art.19
Orario delle lezioni
Gli studenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e restarvi nei momenti di assenza dell’insegnante, anche nel cambio ora.
L’inizio e il temine dell’orario delle lezioni è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto:
Art.20
Assenze degli allievi
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora. Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorrettezze.
Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale; qualora l’allievo ne sia privo, è tenuto comunque a regolarizzare in seguito sul proprio libretto entro i 2 giorni successivi.
Il libretto deve essere sottoscritto da un genitore in presenza del personale di segreteria delegato a tale compito. Qualora il genitore sia impossibilitato a depositare la firma nelle modalità indicate dovrà farne pervenire l’autentica formale, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’anno scolastico. Ogni quinta assenza, il coordinatore della classe, valutato il singolo caso, provvederà a contattare la famiglia.
Le assenze superiori a cinque giorni anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate con certificato medico che attesti che l’allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi del D.M.28/11/86 e che comunque è in grado di riprendere l’attività scolastica.
Art.21
Assenze collettive
Le assenze collettive, spesso impropriamente denominate "scioperi", a norma delle vigenti disposizioni scolastiche, non sono giustificate, di conseguenza:
- da parte della Presidenza verrà inviata comunicazione scritta alle famiglie circa la situazione di fatto;
- gli alunni saranno eventualmente riammessi in classe dalla Presidenza, con annotazione sul registro di classe "assenza ingiustificata", qualora gli stessi non siano in possesso di giustificazione legittima.
Di tale fatto il coordinatore di classe dovrà dare comunicazione all'Organo Collegiale competente per gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Art.22
Uso delle strutture
Ciascuna classe è responsabile dell’ordine e della pulizia di muri e arredi della propria aula nonché degli spazi, interni ed esterni, e arredi dell’istituto.
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer o una postazione nel laboratorio linguistico o di esercitazione tecnico – pratica.
I danni arrecati all’arredamento e alle attrezzature scolastiche per incuria o per comportamento negligente saranno risarciti dai responsabili. I danni di cui non sarà possibile individuare il responsabile saranno risarciti in solido dagli studenti della classe o in generale dagli studenti che hanno avuto accesso ai locali.
Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà.
Art.23
Divieto di fumo
Ai sensi e per effetto della legge N.104 del 12/09/2013, della L. N.3 del 16/01/2003 e della L. N.584 dell'11/11/1975 è fatto espresso ed assoluto divieto di fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico compresi i vani di transito, i servizi igienici e gli spazi esterni.
Ai contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari ( con la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica ) indipendentemente dalla componente cui appartengono.
Il divieto è da intendersi riferito anche all’utilizzo di sigarette ed altri dispositivi elettronici.
Art.24
Uso del telefono cellulare
E’ proibito l’uso e la ricarica dei telefoni cellulari durante le ore di lezione. Ai contravventori saranno comminate sanzioni disciplinari di cui verrà data comunicazione scritta alla famiglia.
Il divieto dell’uso e della ricarica dei telefoni cellulari in classe durante le ore di lezione è esteso a tutte le componenti.
Art.25
Uscite durante le lezioni
E' consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata e mai prima dell'inizio della seconda ora
Sarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta.
I docenti valuteranno di volta in volta le richieste di uscita per ulteriori motivi.
Non è permesso recarsi negli uffici di segreteria, in vice-presidenza o in presidenza, se non nelle fasce orarie espressamente previste.
Dalle ore 9.00 alle ore 9.15 il rappresentante di classe, e in sua assenza un suo delegato, provvederà alla consegna della lista dei panini al collaboratore scolastico addetto al servizio.
Art.26
Intervallo
Durante l’intervallo è opportuno che gli allievi mantengano un comportamento rispettoso e prudente; gli alunni possono, previo consenso del docente, sostare nei corridoi, nelle aule e nell’area antistante i campi polivalenti
Non è consentito sostare nelle aree esterne, che saranno oggetto di controllo da parte dei collaboratori scolastici e dei docenti.
I Collaboratori Scolastici sono tenuti, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi durante gli intervalli e/o durante i brevi periodi di assenza dei docenti dalle classi. Sono altresì responsabili della vigilanza sulla classe i docenti il cui orario coincida con l’intervallo (terza ora).
Art.27
Servizio bar
Gli alunni possono, durante l’orario scolastico, fruire del servizio bar solo previa autorizzazione dei docenti, anche durante l’intervallo, ma non devono allontanarsi dalla classe nei momenti di assenza dell’insegnante e nel cambio ora.
Art.28
Termine lezioni ed uscite anticipate
Le classi si avvieranno, al suono della campanella, ordinatamente verso l'uscita accompagnate dal docente dell'ultima ora.
L'uscita anticipata, in numero di 2 mensili, degli alunni, sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili, utilizzando il libretto personale, e su richiesta firmata dal genitore depositario della firma se lo studente è minorenne Oltre tale numero (sarà cura della vicepresidenza e dei coordinatori di classe vigilare) sarà possibile uscire, anche per i maggiorenni, solo se la richiesta avviene tramite fax che presenti fotocopia di un documento di identità del genitore con relativa richiesta firmata e sempre per motivi gravi , documentati o documentabili.
Si ribadisce che gli studenti- sia minorenni che maggiorenni – se sprovvisti della richiesta su libretto e oltre il numero consentito, potranno anche essere prelevati, per seri motivi, dal genitore o dall’esercente la patria potestà o da chi in possesso di delega o permesso scritto vidimato dalle autorità competenti e su autorizzazione della vicepresidenza. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente, e telefoniche.
L’uscita mediante libretto personale viene autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore in Vicepresidenza dalle ore 11:00 alle ore 11.10 e successivamente posta all’attenzione del docente in servizio che provvederà ad annotarla sul registro di classe.
Qualora non sia possibile garantire l’ultima ora di lezione, previa comunicazione anticipata di almeno un giorno o telefonica quando non sia possibile rispettare il termine indicato sarà consentita l’uscita al termine della quinta ora.
Al contempo l’Istituto si impegna al rispetto del monte ore annuale, attivando iniziative che compensino le ore sottratte.
Art.29
Studenti pendolari
Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con lieve ritardo o all'uscita con lieve anticipo, tutti gli allievi che esibiscano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'abbonamento ai mezzi di pubblico trasporto per tratte che non consentono un oggettivo arrivo in tempo utile a scuola per l’inizio delle lezioni o che determinino grave disagio nel ritorno pomeridiano a casa. Il dirigente scolastico , previa richiesta dei genitori, obbligatoria sia per gli studenti minorenni che per i maggiorenni ancora inclusi nel nucleo familiare, annoterà quindi i nominativi degli allievi aventi diritto all’entrata posticipata e /o all’uscita anticipata sul registro di classe.
Art.30
Collaborazione scuola –famiglia, contributi e rimborsi
Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze.
In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni anche mediante strumenti e tecnologie informatiche.
Contributo e sostegno alla scuola - si richiama l’attenzione sulla necessità, vista la graduale e pesante riduzione del sostegno statale, del versamento del contributo scolastico all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
In caso di mancata frequenza è possibile richiedere la restituzione del contributo entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.
Gli allievi che non versano il contributo scolastico nei termini previsti dal Consiglio di Istituto, (vedi delibera C.I., 25/02/2013) dovranno, in ogni caso, provvedere a stipulare polizze assicurative personali per la responsabilità civile.
Per ogni altro aspetto della collaborazione scuola-famiglia e per quanto concerne le responsabilità e gli impegni comuni, si rimanda al Patto educativo e di corresponsabilità, allegato al presente regolamento, stilato ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto degli studenti ( D.P.R. n° 235/2007) e adottato nel C. d’I. n° 1 del 2008, deliberazione n.1.
Art.31
Assemblee
Le assemblee d'istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.
E' consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore non frazionabili.
L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità di locali.
Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza dell'iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.O.F., sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.
L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest’ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 10% degli studenti.
L'Assemblea di classe è convocata dagli studenti che, tramite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l’assemblea ed almeno cinque giorni prima della stessa.
Durante l’assemblea di classe il docente dell’ora deve, se richiesto, partecipare all'assemblea; in ogni caso egli si tratterrà in vicinanza della classe per rispondere ad eventuali quesiti, o per interrompere l’assemblea in caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa.
Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale su apposito registro.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate dal D.Leg.vo.n.297 del 16/04/94
Art.32
Comitato studentesco
Il Comitato studentesco previsto quale organo di gestione dei rapporti tra gli studenti e le altre componenti, sia dall'art.43 del D.PR. n. 416/74 sia dal D. Leg.vo n. 297 del 16/04/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Il Comitato studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quello delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell’orario delle lezioni.
Art.33
Attività parascolastiche ed extrascolastiche
Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché approvate dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla C.M. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive integrazioni.
La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e le finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.
Art.34
Viaggi di istruzione
I Consigli di Classe nella prima seduta di ciascun anno scolastico dovranno deliberare:
a. le mete;
b. la finalità didattica;
c. le finalità educative e formative;
d. l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo di sei giorni non festivi;
e. gli accompagnatori e loro eventuali sostituti;
f. il periodo o le date di svolgimento;
La delibera ha carattere vincolante per quanto attiene la designazione di docenti e mete;
Sono ammessi viaggi all’estero solo per le classi quinte.
La Commissione viaggi curerà che, di volta in volta, siano acquisiti agli atti, per la successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto, almeno 20 giorni lavorativi prima della data programmata dal Consiglio di Classe, i seguenti elementi :
a. dichiarazioni di assenso dei genitori;
b. dichiarazioni di assunzione di responsabilità dei docenti;
c. verifica della posizione assicurativa per responsabilità civile con copertura da contributo scolastico o da polizza personale;
d. estratto della delibera del Consiglio di Classe;
e. copia del programma dettagliato del viaggio;
f. ricevuta del pagamento, sul Conto corrente postale dell'Istituto, di una anticipazione pari al 50% del costo presunto del viaggio;
g. richiesta di particolari servizi (guide turistiche, vettori attrezzati per portatori di handicap, prenotazioni, ecc.)
h. in ogni caso le visite d’istruzione non saranno consentite là dove non pervengono le adesioni di almeno la metà + 1 degli alunni per classe.
In mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso alla pratica per l'effettuazione dell'attività parascolastica o extrascolastica;
Art.35
Designazione dei docenti accompagnatori
I criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella designazione dei Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in Italia ed all'estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:
- docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare;
- per i viaggi all'estero almeno un
accompagnatore docente di lingua straniera;
- per i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio di Istituto;
- docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio;
- per le classi quinte i docenti designati quali rappresentanti di classe agli esami di Stato;
- docenti appartenenti alla Commissione viaggi;
- docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- avvicendamento degli accompagnatori secondo il disposto del punto 8 comma 4 della C.M. 291/92, tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti stessi;
- designazione del Dirigente Scolastico per qualsiasi docente disponibile quando occorra comunque garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione;
Art.36
Altre disposizioni per i viaggi di istruzione
Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:
a) per le classi che svolgano il viaggio da sole: n. 2 accompagnatori;
b) per le classi che svolgano il viaggio in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 studenti
c) sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del gruppo in viaggio facciano parte allieve, indipendentemente dal loro numero.
Art.37
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti
Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree a ciò destinate, lasciando liberi e sgombri gli accessi all'istituto, al fine di consentire l'accostamento di eventuali mezzi di soccorso e/o adibiti al trasporto di merci e persone. Non è consentito l’ingresso e il parcheggio di autovetture. Comportamenti difformi saranno sanzionati, con la possibilità di essere convertiti in attività a favore della comunità scolastica
I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'istituto non risponde di furti e/o manomissioni.
Art.38
Rapporti con la Presidenza
L’ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.
Il Dirigente scolastico riceve il pubblico almeno 2 giorni la settimana nelle ore stabilite dalla sua programmazione; previo appuntamento l’Ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti anche fuori delle ore prestabilite.
TITOLO III
Norme di disciplina
Art.39
Principi
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituto.
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con categorica esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica. In particolare per i convittori e gli altri alunni si prevedono lavori di pulizia, in regime di sicurezza con assistenza, da realizzare prevalentemente di sabato al termine delle lezioni. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari occorre distinguere situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso e lesivo dei diritti altrui, ed in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti e nei confronti di terzi che si trovano ad operare all'interno dell'Istituto.
La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998.
Art.40
Mancanze disciplinari
Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:
a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
b) mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, i compagni e le istituzioni;
c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale psico-fisica;
d) violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;
e) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali ed attrezzature;
f) turbamento del regolare andamento della scuola;
g) diffusione non autorizzata di riprese filmate di situazioni e/o episodi particolari tese a screditare l’intera comunità scolastica.
h) abbigliamento – abiti succinti, piercing, tatuaggi, tinte eccentriche dei capelli, mancanza della divisa per le esercitazioni dei laboratori di sala, cucina, ricevimento e attività di alternanza scuola-lavoro, ecc., non consono alle attività didattiche e pratiche nonché all’immagine e alla peculiarità dell’Istituto
Il presente elenco non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia
Nel punto f) dell'elenco di cui al presente articolo, sono compresi quegli atti e comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, ad esempio, l'alterazione di documenti e/o firme, l'oltraggio, la volontaria messa a rischio dell’incolumità propria o altrui ecc.
Art.41
Organi competenti
Sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell' art. 5 del D.P.R. 249/98 e norme richiamate, per le punizioni disciplinari agli alunni sono competenti:
a) il docente/educatore:
I. richiamo verbale;
2. nota sul registro di classe;
3. avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia;
4. richiesta alla Presidenza di allontanamento.
b) Il Dirigente Scolastico:
I. richiamo verbale;
2. nota sul registro di classe,
3. avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia;
4. allontanamento dalla lezione, su richiesta dell'insegnante;
c) il Consiglio di classe (art. 328 comma 2 D.Leg.vo 297/94):
1. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni;
2. sospensione fino a 15 giorni.
Le decisioni del Consiglio di classe/ala sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente
In ogni caso è possibile la somma di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che li irroga.
E' previsto, inoltre, che l'organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto. Essi possono essere, per esempio, la nota sul diario personale o sul libretto dello studente, da far firmare ai genitori, il deferimento dello studente al DirigentenScolastico, l'allontanamento temporaneo dello studente dalla singola lezione, qualora ne impedisca il regolare svolgimento, può infine consistere in esecuzione immediata o differita di attività che compensino il danno arrecato, di attività a favore della comunità, di limitazione della libera uscita ed altri ancora.
Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta, fintanto che questo rimanga nell'ordinamento vigente, concorre altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui é valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe/ala anche in relazione alle osservazioni dei singoli decenti o educatori sul comportamento dello studente interessato.
Art.42
Aggravanti ed attenuanti
In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.
In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
Art.43
Riparazioni
I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica
Art.44
Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe o di gruppo stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo.
Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.
Art.45
Le procedure
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:
I. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente o educatore fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe o alla sua ala; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente o educatore interessato ,al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota ad registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.
3. Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca lo studente /il convittore e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente/convittore ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe /di ala.
4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe/ala, il Dirigente Scolastico o un docente/istitutore delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore. L’alunno avrà facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
5. In seguito il Consiglio di classe/ala stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia dello studente/convittore. Nel fascicolo personale dello studente/convittore viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.
6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola o dal convitto, in attesa di espletare le procedure previste
Art.46
Ricorsi e Organo di garanzia
1. Contro la sanzione disciplinare lo studente/convittore entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico dallo studente e/o dai genitori, in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.
2. L'organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della Commissione, se ne prevede la sostituzione.
2. L’organo di garanzia del Convitto è formato da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un educatore designato dal Consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. La procedura per lo svolgimento del ricorso è analoga a quella attuata nei casi di competenza del Consiglio di Classe.
4. Nel caso di allontanamento dalla scuola, il ricorso va presentato entro 30 giorni al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Latina, il quale decide in forma definitiva, sentita la sezione competente del Consiglio Scolastico Provinciale. Tale impugnativa è prevista esclusivamente per le sanzioni che comportino sospensioni.
5. Il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti dell'istituto o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R.249/98 ed al presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Provinciale istituito dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R.249/98.
Art.47
Mancanze disciplinari in sessione d’esame
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.
TITOLO IV
Strutture speciali
Art.48
Norme comuni
Il Dirigente Scolastico designa, per ciascun laboratorio, un referente, responsabile del funzionamento e organizzazione dell’attività del laboratorio stesso.
Art.49
Palestra
L’accesso e l’utilizzo della palestra è consentito esclusivamente in presenza del docente della specifica disciplina.
E’ vietato arrecare danni di qualsiasi natura alle strutture e suppellettili.
E’ vietato fumare in palestra, negli spogliatoi e nei bagni annessi.
E’ opportuno utilizzare il corridoio esterno alla palestra per transitare dagli spogliatoi ai campi esterni e viceversa
E’ vietato entrare in palestra durante l’intervallo.
In mancanza dello stretto controllo degli insegnanti è assolutamente vietato utilizzare gli attrezzi.
L’abbigliamento deve essere adeguato all’attività sportiva.
E’ vietato giocare a calcio o in modo sconsiderato con i palloni all’interno della palestra; l’inosservanza di detta norma sarà trascritta sul registro di classe con nota disciplinare.
Gli alunni che per qualsiasi motivo (giustificati, privi della tenuta sportiva, ecc.) non svolgono attività pratica sono tenuti a presenziare alla lezione del proprio insegnante senza allontanarsi ed a non ostacolare con comportamenti scorretti il regolare svolgimento della lezione.
Al termine di ogni lezione ciascun allievo è tenuto, dietro indicazione dell’insegnante o dei collaboratori, a riconsegnare e a ricollocare negli appositi spazi gli attrezzi utilizzati.
Nessun docente di altre discipline può utilizzare la palestra e gli attrezzi durante le ore di supplenza.
Art.50
Biblioteca Scolastica Multimediale
Il servizio Biblioteca è gestito da un’ apposita Commissione di lavoro formata da personale docente e non docente nominata ad inizio d’anno scolastico, guidata da un/a coordinatore/trice. A tale commissione si affianca un operatore destinato esclusivamente all’organizzazione del servizio di inventariato, catalogazione e prestito. Ogni movimento sarà riportato sul registro dei prestiti.
La biblioteca è aperta per la consultazione ed il prestito domiciliare ai docenti, agli alunni , ai loro genitori e al personale non docente. Saranno escluse dal prestito Enciclopedie, collane, opere di particolare pregio, bollettini, Gazzette ufficiali e altro materiale indicato dalla Commissione , nonché tutte le opere di natura multimediale (CD rom, videocassette, musicassette, DVD, ecc…)
La Biblioteca rimarrà aperta secondo l’orario stabilito dalla Commissione responsabile, d’intesa con il Dirigente , che lo renderà noto ad inizio d’anno scolastico.
E’ possibile chiedere in prestito non più di due opere alla volta, per un periodo non superiore ai 15 giorni.
Il servizio prestiti sarà di norma effettuato a partire dal mese di ottobre e fino al 15 maggio di ogni a.s.
Le classi che vorranno svolgere opera di consultazione e ricerca nella BSM, o assistervi a proiezioni o trasmissioni televisive didattico educative ecc, dovranno concordare giorno e ora in base alla disponibilità del personale responsabile del Servizio, e farne richiesta almeno tre giorni prima .
Chi riceve opere in prestito è responsabile del loro stato di conservazione. Dovrà risarcire eventuali danni arrecate alle stesse, corrispondenti al prezzo di copertina.
Agli inadempienti che, trascorsi i 15 giorni, non avessero restituito le opere, dopo due solleciti, saranno addebitati i costi delle stesse e andranno soggetti a sanzioni disciplinari comminate dai competenti organi.
Dal prestito saranno esclusi i materiali non cartacei ( CD rom, DVD, videocassette, audiocassette, ecc.) consultabili solo nei locali appositi.
Il rinnovo della dotazione libraria e multimediale è di norma competenza della Commissione biblioteca, sentiti i Dipartimenti e con l’approvazione dei previsti organi collegiali e del Dirigente scolastico
Art. 51
Comodato d’uso dei testi in adozione
Regolamento e programmazione di attuazione dell’ IPSSAR di Formia per la fornitura libri di testo in comodato d’uso agli alunni approvato nella seduta del C. d’I. del 25.07.2008
- Il finanziamento acquisito dal Miur e dalla Regione Lazio verrà utilizzato per l'acquisto di corredi di testi scolastici in adozione a favore , in via prioritaria , con la destinazione del 60% delle risorse agli studenti delle classi prime e del 20% gli iscritti al quarto anno , considerata l’ingente spesa di circa 300 € a carico delle famiglie. Le restanti risorse saranno distribuite equamente tra studenti del secondo, terzo e quarto anno di corso. I testi da acquistare sono individuati in quelli delle discipline dell’area comune, in base alle adozioni deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 14 maggio 2008. Il 5% della cifra disponibile sarà destinato all'organizzazione del servizio di gestione e all'acquisto di dizionari, atlanti, testi di normativa sia per le classi prime che per le altre classi . Un congruo numero di copie dei testi individuati rimarrà in biblioteca a disposizione degli insegnanti di sostegno o di chiunque altro avente diritto per la consultazione.
- Potranno concorrere all’assegnazione dei testi in comodato d’uso tutti gli alunni – rappresentati comunque, anche se non minorenni, dai propri genitori o da chi ne ha titolo – che sono in regola con il contributo scolastico e ne faranno richiesta entro il mese di settembre dell’anno scolastico di pertinenza riconsegnando debitamente compilato l’apposito prestampato che sarà consegnato agli studenti nel periodo dell’accoglienza .
- Avranno diritto di precedenza – fermo restando le precedenze di cui alle disposizioni regionali che privilegiano gli studenti residenti nella Regione Lazio - nell’assegnazione dei testi coloro che saranno, nella graduatoria d’Istituto, collocati in posizione utile rispetto al numero di corredi – determinati dalla disponibilità economica e con le precisazioni dei precedenti articoli - disponibili .
- Per la definizione di tale graduatoria, saranno tenuti in considerazione dalla Commissione composta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), DSGA, responsabili della Biblioteca scolastica e funzioni strumentali d’area, i seguenti elementi: a) residenza nella Regione Lazio fino ad esaurimento della disponibilità finanziata dal suddetto Ente b) condizione di disabilità c) indice reddito nucleo familiare calcolato anche in rapporto al numero dei componenti del nucleo stesso; d) per gli alunni iscritti al primo anno, il giudizio conseguito all’esame di Licenza media; e) per gli alunni del quarto anno si terrà conto anche del voto conseguito nell’Esame di qualifica al terzo anno. A parità di situazioni, dà diritto alla precedenza lo status di convittore. Altri aspetti particolari, quali le sanzioni disciplinari , saranno presi in esame di volta in volta dalla Commissione stessa.
- L’assegnazione dei testi in comodato d’uso non è cumulabile al contributo per l’acquisto dei libri per famiglie disagiate predisposto dai comuni di residenza. Nel caso che il contributo comunale giungesse dopo l’ottenimento del prestito da parte della scuola, lo studente dovrà restituire i testi ottenuti in comodato, che saranno gestiti insindacabilmente dalla commissione preposta che li destinerà , eventualmente, ad altro avente diritto.
- Provvedimenti disciplinari di una certa gravità – sospensione dalla scuola e/o dal convitto superiore ai cinque giorni - a fronte di comportamenti scorretti potrebbero costituire base per l’interruzione del prestito gratuito, con immediata restituzione dei testi ricevuti dai beneficiari
- Prima di ritirare i libri è necessario effettuare un versamento sull’apposito c.c. predisposto dall’istituto, del 50% del valore dei testi come cauzione. Detta somma verrà restituita al termine dell'anno scolastico dopo la riconsegna di tutti i libri dati in comodato e non danneggiati.
- Il pacchetto dei testi sarà consegnato ad uno dei genitori o al tutore degli alunni regolarmente iscritti sin dall’ inizio dell’anno scolastico, presso un locale appositamente attrezzato – Biblioteca d’istituto- predisposto all'interno dell'Istituto in orari prestabili e previa controfirma di una ricevuta del pacchetto, del regolamento e presentando la ricevuta di cui al punto 7.
- I testi in comodato d’uso saranno resi disponibili – salvo nuove adozioni ove consentito - per la consegna in tempi ristretti agli studenti fin dall’inizio dell’anno scolastico
- Agli allievi, iscritti dopo l'inizio dell'anno scolastico, verranno consegnati i libri di testo solo se disponibili in sede.
- In caso di trasferimento ad altro istituto in corso d'anno, le famiglie sono tenute alla restituzione del pacchetto , pena il blocco del rilascio del nulla osta.
- La restituzione dei testi dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (di norma non oltre la fine del mese di maggio ), seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.
- Nel caso che un alunno si ritiri durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere riconsegnati al momento del ritiro.
- La mancata restituzione del pacchetto nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Saranno considerati danneggiati , e quindi inservibili per altri studenti, anche i testi sottolineati e/o evidenziati. Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro del pacchetto. La penale in tal caso posta a carico degli studenti sarà pari all’80% del loro valore di copertina .
- Le famiglie non interessate a ricevere libri in comodato sono invitate a comunicarlo, contestualmente al ricevimento dello stampato di richiesta distribuito ad inizio d’anno scolastico .
- Il pagamento della penale dell’80% sarà obbligatorio, pena provvedimenti disciplinari, anche in caso di smarrimento accidentale o furto subito di quanto ottenuto in comodato.
- Gli ulteriori dettagli organizzativi del servizio saranno curati dal dalla Commissione preposta alla regolamentazione e all’attuazione del servizio
Art.52
Laboratori multimediali
E’ consentito l’ accesso ai laboratori solo in presenza dell’insegnante. Durante le ore extra-curriculari è necessaria la prenotazione e relativa autorizzazione.
Art.53
Laboratorio linguistico
Il laboratorio linguistico è utilizzato con priorità dai docenti di lingue straniere, secondo programmazione annuale.
Nelle ore residue, il laboratorio può essere utilizzato anche da docenti di altre discipline, previa prenotazione.
L’accesso al laboratorio è consentito solo in presenza dei assistenti tecnici.
Art.54
Laboratorio di cucina
L’accesso e l’utilizzo dei laboratori è consentito esclusivamente in presenza del docente della specifica disciplina. In sua mancanza ne è responsabile il collaboratore tecnico.
E’ vietato transitare nei laboratori e nei corridoi limitrofi durante l’intervallo.
E’ vietato entrare nei laboratori senza indossare la relativa divisa completa di copricapo.
Al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti a riconsegnare e sistemare le stoviglie e gli attrezzi utilizzati.
Durante le esercitazioni è obbligatorio l’uso della divisa ufficiale dell’istituto.
E’ vietato l’uso del laboratorio ai docenti delle altre discipline.
Art.55
Laboratorio di sala - Bar
L’accesso e l’uso dei laboratori è consentito esclusivamente in presenza del docente della specifica disciplina.
L’assistente tecnico di laboratorio collabora con il docente nel controllo delle varie fasi della lezione (consegna materiale, utilizzo macchinari, controllo plonge, office ecc).
Durante le esercitazioni è obbligatorio l’uso della divisa ufficiale dell’istituto.
Nel laboratorio Bar dell’Istituto e nell’annesso laboratorio di cucina sarà garantita, durante il periodo delle attività didattiche, la presenza di allievi in esercitazioni pratiche delle classi terze e seconde, guidati dai docenti di tecnica di sala e cucina in collaborazione con gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici assegnati al servizio.
Art.56
Laboratorio di ricevimento
L’accesso ai laboratori è limitato a docenti, personale e alunni impegnati nelle attività didattiche.
E’ vietato il passaggio per raggiungere altri laboratori.
La precedenza dell’uso dei laboratori è riservata alle classi terze; le classi seconde potranno accedervi a rotazione mentre le classi prime solo nelle ore in cui i laboratori risultassero liberi.
Dovrà essere cura del personale A.T., dietro richiesta del docente, predisporre il materiale occorrente per l’attività didattica, controllare l’efficienza delle attrezzature e vigilare le zone che compongono il laboratorio (Hall, Agenzia Viaggi, Salone Conferenze).
L’ingresso ai laboratori è consentito solo agli alunni muniti dell’appropriata divisa ufficiale dell’Istituto.
Al termine di ogni lezione ciascun allievo è tenuto a lasciare in ordine il laboratorio.
TITOLO V
Docenti-Educatori
Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche
Art.57
Norme di servizio
Ogni docente-educatore in servizio alla prima ora o al primo turno, sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Eventuali ritardi nell'inizio del servizio, indipendentemente dalla causa che li ha provocati, saranno giustificati direttamente al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore.
Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
Il ricevimento delle famiglie costituisce obbligo di servizio per il docente, pertanto è tenuto ad essere presente nell'Istituto per l’intera durata dell’impegno.
Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori delle ore a ciò destinate se non per gravi motivi valutati preventivamente.
Art.58
Residenza dei docenti
Il docente non ha obbligo di residenza nel luogo di lavoro, è comunque tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.
In ogni caso l'Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai finì di eventuali azioni di accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di Classe.
Art.59
Vigilanza degli allievi
Ogni docente/educatore in servizio alla prima ora o all’inizio del servizio accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe o in convitto.
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi controllando la regolarità della giustifica ed eventualmente segnalando alla Presidenza prima ed al Coordinatore della Classe poi le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente-educatore dovrà contribuire alla sensibilizzazione degli alunni al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e si adopererà affinché venga sempre rispettato.
Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.
Il docente il cui orario coincida con l’intervallo rimane responsabile della classe per tutta la durata dello stesso.
Nell'esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi, il docente-educatore è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi.
In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente-educatore vigilerà sul comportamento degli allievi/convittori, anche non appartenenti alle proprie classi/gruppi, segnalando all’ufficio di Presidenza i casi di eventuale indisciplina. Il docente-educatore registrerà periodicamente e, ogni qual volta lo ritenga necessario, le raccomandazioni rivolte agli allievi/convittori sul suo registro personale.
Il docente-educatore che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe/gruppo è tenuto a chiamare il personale Collaboratore Scolastico per la sorveglianza in sua assenza
I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzate dal Dirigente Scolastico: le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione.
Art.60
Infortuni allievi e convittori
- In caso di infortuni di qualsiasi tipo, gli allievi devono informare immediatamente il docente o l’educatore in servizio o comunque entro le 24 ore successive il coordinatore di classe/gruppo che a sua volta avviserà il dirigente scolastico, presentando in segreteria l’eventuale documentazione medica o relazione dettagliata dell’accaduto comprese eventuali testimonianze.
- In caso di infortuni verificatisi durante l’uscita, nelle aree di pertinenza dell’Istituto, l’infortunato deve provvedere tempestivamente a comunicarlo al personale scolastico in servizio al fine di predisporre un adeguato ed efficace soccorso.
- La Scuola declina ogni responsabilità per qualsiasi inadempienza o ritardo nella comunicazione.
Art. 61
Presenza del docente alle assemblee di Classe
Ciascun docente, in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente scolastico ad assistere all’assemblea o, se per motivi di opportunità ritenga di non dover essere fisicamente presente, a garantire il costante rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi stessi e reperibile con certezza in qualunque momento.
Per consentire inoltre il perseguimento di importanti mete formative quali l’abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri degli alunni, potrà sollecitare l'impiego di strumenti validi a garantire e testimoniare l'andamento del dibattito, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito stesso.
Art.62
Oneri dei docenti-educatori
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. Possono essere altresì previste eventuali attività aggiuntive all'insegnamento.
L'attività si svolge, di norma, in 18 ore settimanali per i docenti e in 30 ore per gli educatori, compreso il servizio notturno e le attività collegiali.
Ogni docente-educatore sarà tenuto a certificare l’orario dell'inizio del suo servizio, con i mezzi e gli strumenti che la Dirigenza riterrà più opportuni. In considerazione delle difficoltà connesse alla vastità della struttura scolastica, allo scopo di verificare tempestivamente le assenze, anche momentanee e di organizzare l’attività didattica o convittuale provvedendo alle relative sostituzioni soprattutto ai fini della vigilanza, della sicurezza, di un ordinato funzionamento della scuola e di uno snellimento della gestione amministrativa del personale, ogni docente - educatore, a partire dal 1° gennaio 2007, è tenuto a certificare l’orario di inizio del suo servizio mediante il sistema di rilevazione presenze automatizzato situato in prossimità della sala docenti e dell’ufficio del coordinatore del convitto.
“Il docente - educatore, oltre al compito di vigilanza, non deve trascurare, in ogni momento della vita scolastica e/o convittuale, il dovere di educare, non in sostituzione ma in aggiunta ai doveri delle famiglie. Questo obbligo all’educazione, da cui potrebbe derivare in caso di omissione una culpa in educando, deve essere assolto non solo con l’uso della cartellonistica, ma con espliciti e documentati inviti e richiami al buon comportamento e al rispetto delle regole, sia all’inizio dell’anno scolastico che durante il corso dello stesso, sia con richiami e ammonizioni “ad personam” che in ripetuti incontri collettivi.
Ogni docente/educatore è tenuto a compilare il registro di classe/di gruppo in ogni parte di sua competenza, anche ai fini dell'implicito controllo di cui al comma precedente.
Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, valutati, entro quindici giorni dalla effettuazione delle prove e all'Ufficio di Presidenza, con le modalità che verranno da esso pubblicizzate ad ogni inizio di anno scolastico entro i successivi cinque giorni.
Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni: a tal fine però i docenti non rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno.
Ogni Docente, Allievo o Genitore potrà prendere visione degli elaborati originali, per i quali abbia un interesse legittimo, nell'Ufficio di Presidenza.
Ogni Docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi nell'Ufficio di Presidenza.
il Docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione.
Ogni Docente predisporrà, entro i termini stabiliti dalla presidenza, la propria programmazione didattica attivando con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi, e dei criteri di valutazione; al termine della attività didattica sottoporrà alla firma della classe il consuntivo delle attività stesse, in termini di blocchi tematici affrontati e di quanto altro sia utile per l’allievo nel caso debba o voglia continuare il suo iter scolastico in altra istituzione.
Ogni Docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative programmate.
Ogni Docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. n.197/95).
Ogni Docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.
Ogni Docente avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi della propria scuola e di informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite, così come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni sulla scuola
Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli allievi nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni alunni in difficoltà, mentre invece incoraggerà l'utilizzo degli Interventi Didattici Educativi Integrativi allo scopo attivati dall'Istituto.
Nel rispetto del codice di disciplina dei dipendenti civili dello stato, ogni Docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali da parte degli allievi e delle loro famiglie.
Art.63
Funzioni strumentali
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti-educatori, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti-educatori determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni-strumentali, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi.
La durata di ciascun incarico è stabilita dal Collegio dei Docenti-educatori.
L’incarico è rinnovabile.
Art.64
P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali
Ogni Docente coopererà al buon andamento dell'istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, collaborando alla realizzazione delle delibere collegiali, adoperandosi per la realizzazione del P.O.F.
Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell’organizzazione interna che il Collegio avrà determinato.
I Docenti sono tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini previsti dal vigente CCNL.
L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: la delibera sulla suddivisione dell’anno, adeguatamente motivata deve essere reiterata dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta annuale, ai sensi dell'art.7 comma c) del D.Leg.vo 297 del 16 Aprile 1994.
Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F. e le fascette di raccolta dovranno essere compilate in ogni loro parte.
Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi. In fase di predisposizione dell'orario, il docente può indicare, su un modulo appositamente predisposto, il giorno libero desiderato nonché eventuali altre richieste che il Dirigente Scolastico, valutatane la necessità e l’urgenza, cercherà di soddisfare compatibilmente con le esigenze di servizio dell'istituto. Il modulo richiesto va presentato al Dirigente Scolastico.
Qualora la richiesta del giorno libero sia incompatibile con la funzionalità dell’orario, i giorni più richiesti andranno a rotazione tra i docenti di anno in anno.
Art.65
Sciopero
Lo sciopero è un diritto del docente.
In attuazione della L.146/90, il Dirigente Scolastico può, in forma scritta, invitare il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto.
Art.66
Rapporti Scuola - Famiglia
I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art.395 del D. Leg.vo n.297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due e mai meno di uno per quadrimestre.
I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente - genitori, disciplinato come al comma 2 del presente articolo, si svolge in un’ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti
I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Coordinatore di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
Art.67
Parcheggio
I docenti dovranno parcheggiare le proprie autovetture nelle aree a ciò destinate, lasciando liberi gli accessi all'istituto.
I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo dei docenti: l'istituto non risponde di furti e/o manomissioni
TlTOLO VI
Personale A.T.A.
Servizi Amministrativi, tecnici e ausiliari
Art.68
Funzioni amministrative, gestionali ed operative
Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto, dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.
Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, ed in particolare sono predisposti:
- orario dei docenti e personale educativo;
- orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A.
- organigramma;
- bacheca sindacale;
- bacheca degli studenti;
- bacheca delle offerte di lavoro;
- bacheca dei genitori;
Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.
Gli Uffici di Segreteria sono aperti al Pubblico tutti giorni, ciascuno per le proprie competenze; l'orario di apertura al pubblico sarà affisso chiaramente presso ogni Ufficio
La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico almeno tre giorni la settimana nelle ore stabilite dalla sua programmazione; previo appuntamento l'ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.
La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi al sensi della Legge 241/90 sarà presentata direttamente al Dirigente Scolastico che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
L'Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna.
Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato eventualmente da parte del personale A.T.A.. in misura eccedente a quanto consentito dalla vigente normativa, sarà recuperato nei modi e nei tempi da concordarsi con il Responsabile Amministrativo ed il Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti sindacali dei lavoratori; saranno, per quanto possibile accolte le istanze dei lavoratori, purché compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritariamente la funzionalità del servizio.
Il personale Collaboratore scolastico inoltre, quale attività di supporto all'azione didattica, provvederà all’uso delle macchine fotocopiatrici; i docenti dovranno preventivamente sottoscrivere e motivare le proprie richieste.
La suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico viene effettuata in maniera equa a mezzo di ordini di servizio firmati dal Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi e/o dal Dirigente Scolastico.
Ai sensi dell'art.54 del CCNL del comparto scuola costituiscono attività aggiuntive che danno accesso al fondo di Istituto:
- attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'Istituto;
- prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie;
- prestazioni conseguenti all'assenza di personale non sostituibile con supplenti;
All'individuazione delle attività incentivate retribuite a carico del fondo di cui all'art.72 del CCNL, provvede il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze di apposita Assemblea del personale A.T.A., di contrattazione decentrata e della relativa delibera del Consiglio di Istituto; lo stesso Dirigente Scolastico determina l’impegno orario e predispone al riguardo un preciso piano di attività, in cui siano chiaramente indicati i progetti, le persone designate, il monte ore a ciascuno riconosciuto.
L'accesso al fondo viene negato tutte le volte che il progetto non sia stato attuato, qualunque sia la causa della non effettuazione ed ogni volta che, comportando il progetto un ben definito obiettivo, quest'ultimo non sia stato conseguito
Il presente regolamento, corredato delle delibere di approvazione del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto , viene integralmente pubblicato all'albo dell'Istituto e di esso con comunicazione circolare, viene data notizia alle famiglie.
Art.69
Parcheggio
Il personale dovrà parcheggiare le autovetture nelle aree a ciò destinate, lasciando liberi gli accessi all'istituto.
I mezzi sono parcheggiati a proprio rischio e pericolo: l'istituto non risponde di furti e/o manomissioni
TITOLO VII
Convitto
Organizzazione del servizio
Art. 70
Norme generali
Il convitto annesso agli Istituti di istruzione Tecnica Professionale, oltre ad essere la istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficuo sia l’insegnamento sia l’opera educativa e di formazione professionale dell’allievo.
Art. 71
Organi
Sono organi del convitto:
- il Dirigente scolastico
- il Collegio del personale educativo
- il Consiglio di ala/gruppo
Art. 72
Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico sovrintende e coordina le attività del convitto e valuta la qualità del servizio offerto.
Art. 73
Collegio personale educativo
Il personale educativo ai sensi dell’art.38 del CCNL 04/08/95 rientra nell’area professionale del personale docente.
Il collegio del personale educativo è convocato ai sensi dell’art.3 comma 3 dell’accordo successivo, concernente le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al predetto CCNL.
Il collegio p.e. designa gli educatori incaricati di partecipare al collegio dei docenti.
Il collegio p.e. designa gli educatori incaricati di partecipare al consiglio di istituto.
Il collegio p.e. collegialmente definisce i principi ed i contenuti del progetto educativo.
Il personale educativo ai sensi del CCNL individua le funzioni strumentali e fornisce ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa a titolo consultivo, gli elementi di valutazione sui risultati educativi scaturiti dai consigli di ala/gruppo.
Art.74
Consiglio di ala/gruppo
Il consiglio di gruppo/ala propone attività ed interventi educativi e valuta l’efficacia delle strategie adottate.
Art.75
Ammissione
I genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, aspiranti alla ammissione in Convitto, in possesso dei requisiti richiesti, devono fare esplicita richiesta, firmata e indirizzata al Dirigente-Rettore e sottoscrivere l’impegno ad osservare tutte le norme che regolano la vita convittuale e i rapporti tra le famiglie e il Convitto.
I genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, aspiranti alla ammissione in Convitto e/o alla frequenza dell’istituto, si impegnano a sollevare la scuola da ogni responsabilità nel caso che vengano meno servizi erogati da Enti esterni, non gestiti in prima persona dall’Istituto (utenze quali acqua, luce, gas, ecc.). In tal senso, le famiglie dei convittori e degli altri studenti si impegnano a non richiedere restituzione di somme all’Istituto e quant’altro a titolo di risarcimento per l’eventuale disagio sopportato dai figli in relazione alle mancanze delle utenze esterne
Art .76
Quota di ammissione e permanenza
I genitori degli alunni che chiedono l’ammissione in convitto si impegnano a pagare la quota annuale così come segue: 1^ rata all’iscrizione in convitto entro il mese di luglio, 2^ rata all’ingresso in convitto all’inizio delle lezioni di settembre, 3^ rata al 31 gennaio. Nel momento dell’ingresso a settembre i genitori dovranno versare, con un modulo a parte, 50 euro di cauzione per eventuali danni.
E’ concessa la riduzione del 15% in caso di iscrizioni di fratelli.
Non verranno riammessi in Convitto, nell’anno successivo, i convittori che si sono ritirati entro il 31/01 dell’anno precedente, salvo il recupero della rata non versata per il periodo gennaio-giugno.
Non può essere richiesto alcun rimborso in caso di ritiro dal Convitto.
“ I versamenti sopra citati, compresi quelli per eventuali riparazioni di danni causati dai convittori, dovranno essere effettuati solo a mezzo bollettino di conto corrente postale premarcato intestato all’istituto stesso, indicando la causale del versamento”.
Art. 77
Documentazione medica e dichiarazioni per l’ammissione
Gli alunni vengono ammessi in Convitto solo ed esclusivamente dietro presentazione della documentazione completa, compresa la certificazione richiesta all’atto dell’iscrizione e, in particolar modo, quella riguardante l’assenza di malattie infettive, di casi di allergia a farmaci e/o alimenti od altro, la sofferenza di patologie psico-fisiche che possano in qualche modo limitare l’autonomia e/o l’autosufficienza dell’aspirante convittore e l’assunzione di farmaci che debba avvenire sotto stretto controllo medico.
I genitori devono altresì produrre il certificato delle vaccinazioni con particolare riferimento all’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
“Le richieste di ammissione in convitto che risultino complete per documentazione e in regola con i versamenti, saranno inserite in una graduatoria generale per l’assegnazione dei posti secondo i seguenti criteri:
1- In caso di numero richieste di ammissione superiore alle disponibilità, avranno la precedenza gli alunni/convittori che hanno conseguito risultati migliori nel corso dell’anno scolastico precedente. A parità di condizioni prevarrà il requisito della minore età.
2- Riconferma (alunni già frequentanti): Per gli alunni- convittori già frequentanti sarà determinante l’ammissione alla classe successiva ed il comportamento tenuto in convitto durante la loro permanenza (valutazione del collegio degli educatori)
3- In caso di nuova iscrizione sarà data precedenza agli alunni iscritti al primo anno e comunque in età di obbligo scolastico.
4-Per gli alunni-convittori non ammessi alla classe successiva, e solo in caso di disponibilità di posti, sarà stilata una graduatoria secondo i criteri sopra esposti ( ai punti 1 e 4 ) , per la eventuale riammissione.”
Art.78
Iscrizione e frequenza tardiva
Qualora sia consentita l’iscrizione e la frequenza tardiva al convitto di un alunno, compatibilmente con la presenza di eventuali posti vacanti e tenuto conto della graduatoria di cui al precedente art. 75, la relativa quota da versare quale retta per il periodo di frequenza è da determinarsi secondo un criterio proporzionale (costo retta x anno, diviso per i giorni di lezione dell’intero anno scolastico, moltiplicato per i giorni rimanenti fino al termine delle lezioni).
Il tardivo inserimento sarà comunque consentito, salvo casi particolari valutati dal Dirigente scolastico, entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell’anno in corso.
Art.79
Alloggio - Ingresso
Ai Convittori verrà assegnata la camera e il posto letto, per l’intera durata della sua permanenza nel Convitto e consegnato tutto l’occorrente: coperte, lenzuola, federe, cuscino. Ad ogni convittore saranno consegnate le chiavi dell’armadietto a lui assegnato, egli sarà direttamente responsabile in merito a smarrimento e/o rottura delle stesse o ad altra situazione imputabile all’assegnatario dell’armadietto che preveda il cambio della serratura di sicurezza. Il convittore all’atto della consegna si impegna inoltre a non cederle a terzi, se non espressamente autorizzato da Dirigente scolastico, a denunciarne immediatamente e formalmente il furto o lo smarrimento e a non consentirne l’uso a terzi non autorizzati.
Al convittore verrà data una scheda elettronica personalizzata atta all’apertura della porta di accesso dell’ala che lo ospita e solo a quella; la scheda è strettamente personale in quanto identifica in ogni momento della giornata l’identità di chi accede all’ala. Alla fine dell’anno scolastico, e comunque durante la chiusura del convitto per i periodi di vacanza, la scheda deve essere riconsegnata al personale educativo in servizio per poi essere ripresa al rientro. Lo smarrimento della scheda o il suo danneggiamento deve essere tempestivamente segnalato. Le spese per il riacquisto della stessa saranno a carico dell’utente. Il personale educativo, previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà, è autorizzato ad ispezionare in qualunque momento il contenuto degli armadietti assegnati ai convittori e/o gli zainetti o contenitori vari. Per ogni convittore sarà impostata una scheda di consegna del materiale che sarà firmata dal Convittore e dal genitore. Il Convittore è personalmente responsabile del materiale preso in consegna ed è tenuto a restituirlo in buone condizioni a fine anno scolastico. Il Convittore è tenuto a rientrare in convitto alle ore 07:30 del lunedì; qualora si presentasse in ritardo depositerà il bagaglio sotto la stretta sorveglianza del personale e si recherà tempestivamente in classe per seguire le lezioni.
Il convittore, al rientro in convitto, deve dichiarare tempestivamente eventuali indisposizioni o stati morbosi eventualmente insorti nel tragitto da casa al convitto ivi compresi infortuni patiti nello stesso lasso temporale al fine di consentire l’immediata predisposizione di cure e soccorsi.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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