Divieto di fumo a scuola e nelle aree di pertinenza

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

• prevenire l’abitudine al fumo;

• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;

• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;

• promuovere iniziative informative/educative sul tema;

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto; il divieto comprende anche le sigarette elettroniche.

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano “organi non statali”. In particolare:

• la sanzione amministrativa va € 27,50 a € 275,00.

• La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550);

• E’ ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al I.P.S.E.O.A. " A. CELLETTI " - C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P - A096715 - Ufficio Protocollo Prot. 0010830/U del 18/09/2024 13:24 I.1 - Normativa e disposizioni attuative pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR);

• Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55 più conveniente di un terzo di 550);

• L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato:

• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice uffici.

• presso la tesoreria provinciale competente per territorio;

• presso gli uffici postali tramite il bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “infrazione al divieto di fumo”.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

• provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento d’identità;

• individuano l’ammenda da comminare;

• consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

• consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.

L’Ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.
In ordine di tempo, gli incaricati:

• Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione.

• Richiedono al trasgressore, se non lo conoscono personalmente, un documento valido d’identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

• In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite testimoni.

Qualora vi riescano sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

• Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “E’ stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere al nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere al verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scriverà la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.
I dipendenti della scuola che non osservano il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.
Fermo retando che tutti siamo chiamati a far rispettare e rispettare tale divieto, si comunicano i responsabili preposti all’osservanza del divieto di fumo:


Prof. Testa Biagio
Prof. Vaudo Valerio
Prof. Cepollaro Lorenzo
Prof. Giuseppe Calenzo
Prof.ssa Vittorelli Giovanna
Educatore Pannozzo Luigi
La Dirigente Scolastica

Allegati

fumo.pdf